Deliberazione Giunta Regionale 15 giugno 2006, n. 8/2744
Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la corretta esecuzione
ed il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti
contaminati
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale» che, all’art.
242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto
operativo di bonifica, messa in sicurezza operativa o messa in sicurezza
permanente deve indicare, tra l’altro, l’entità delle garanzie finanziarie che
devono essere prestate a favore della regione per la corretta esecuzione ed il
completamento degli interventi;
Visto l’allegato A1 della d.g.r. 4 febbraio 2000 n. 6/48055 «Integrazione alla
d.g.r. 24 settembre 1999 n. 45274 avente per oggetto: “Nuove disposizioni in
materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla
realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di
smaltimento c/o recupero di rifiuti - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85,
54470/85, 24447/87, 23701/92, 42335/99”, relativamente alle discariche dei
rifiuti ed alla determinazione della garanzia finanziaria di cui all’art. 17 del
d.lgs. n. 22/975»;
Vista la d.g.r. 19 novembre 2004 n. 7/19461 «Nuove disposizioni in materia di
garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di
impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero
di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche e
integrazioni.
Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01»;
Rilevato che con predetta la d.g.r. n. 19461/04 sono state sostituite tutte le
precedenti deliberazioni nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01, ad eccezione di
quanto disposto relativamente alle garanzie da prestarsi relativamente
all’esecuzione degli interventi di bonifica dei siti contaminati, sino
all’adozione di uno specifico provvedimento;
Preso atto che la Regione Lombardia ha partecipato a diversi incontri con le
altre amministrazioni regionali per l’elaborazione di un modello condiviso delle
condizioni contrattuali per la costituzione di fideiussioni bancarie o polizze
assicurative a garanzia degli obblighi derivanti dall’esecuzione di interventi
di bonifica/messa in sicurezza di siti inquinati, che è stato approvato dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 24 settembre
2005;
Ritenuto pertanto di approvare il predetto modello, aggiornandolo in base ai
disposti normativi dettati dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e di disporre che le
fideiussioni bancarie e le polizze assicurative da presentarsi a garanzia della
corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o messa
in sicurezza di siti contaminati dovranno essere predisposte secondo lo schema
allegato;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge
Delibera
1. di approvare l’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
atto: «Schema di polizza bancaria o fideiussione assicurativa da prestarsi a
garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di
bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati»;
2. di abrogare le precedenti deliberazioni 24 settembre 1999 n. 45274, 4
febbraio 2000 n. 48055 e 2 agosto 2001 n. 5964;
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
ALLEGATO A - Schema di polizza bancaria o fideiussione assicurativa da
prestarsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli
interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati
PREMESSO CHE:
1. la Società
.................................................................................
domiciliata in ....................................................... c.f.
.......................................... /p. IVA
..........................................., in seguito denominata contraente, è
stata autorizzata con provvedimento n. ............................. del
(Comune/Provincia/Regione/Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio)
........................ ad eseguire l’intervento di
............................................................... del sito ubicato
in località ............................................... del/i Comune/i di
........................................................., ai sensi del
................................... (citare il riferimento normativo ai sensi
del quale il soggetto è stato autorizzato all’esecuzione degli interventi di
bonifica/messa in sicurezza);
2. il Contraente a garanzia dell’adempimento degli obblighi a lui derivanti
dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione di cui al
punto 1), è tenuto a prestare una garanzia di € ............. pari al ........ %
del costo stimato dell’intervento, da rivalutarsi annualmente secondo l’indice
ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto alle
lettere b) e c) art. 1 della legge 348 del 10 giugno 1982, e successive
modifiche e integrazioni, mediante fidejussione bancaria prestata da Aziende di
Credito iscritte all’Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante
polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al
rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi
della normativa vigente;
4. è denominato Ente garantito ................................................;
TUTTO CIO' PREMESSO
Art. 1 - Costituzione delle garanzia
La sottoscritta
Azienda di Credito
......................................................................, di
seguito denominata Società , iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi
Creditizi al n. ............. in persona del proprio rappresentante legale
pro-tempore Sig. .....................................................
oppure
Società di Assicurazione
.............................................................. autorizzata con
provvedimento n........... del ..............................., al rilascio di
cauzioni con polizze assicurative/fideiussioni bancarie a garanzia di
obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede
legale in Comune di ......................., via ................. (cod.
fiscale: ................. /partita IVA ................. ), con la presente
fideiussione/polizza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1936 e seguenti del
c.c., si costituisce fideiussore del Contraente - il quale accetta per sé, i
propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto
per le obbligazioni derivanti dal contratto - a favore dell’Ente garantito fino
a concorrenza massima di € ............................., a garanzia delle
obbligazioni derivanti dall’esecuzione dell’intervento autorizzato.
Art. 2 - Delimitazione della garanzia
La presente garanzia riguarda l’inadempimento da parte del Contraente degli
obblighi di cui alle premesse, verificatosi nel periodo di vigenza della
polizza.
La Società fino a concorrenza dell’ammontare della cauzione, rivalutato
annualmente come previsto al punto 2) delle premesse, e non oltre l’importo
massimo indicato, si costituisce Fideiussore del Contraente per le somme che
questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere
all’Ente garantito.
La Società si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della
presente fideiussione/polizza senza preventiva comunicazione all’Ente garantito
al quale sarà pertanto notificata ogni variazione.
Art. 3 - Calcolo del premio
Il premio per il periodo di durata indicato nella fideiussione/polizza, è
dovuto in via anticipata ed in un’unica soluzione; nessun rimborso spetta al
Contraente per l’estinzione anticipata della garanzia.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il pagamento, nei limiti dell’importo garantito dalla fideiussione/polizza,
sarà eseguito, a semplice richiesta dell’Ente garantito e senza opporre
eccezione alcuna, dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
scritta, notificata come per legge.
Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di
preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire in merito
al pagamento stesso.
Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto
termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà
tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso
legale.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero
parzialmente o totalmente non dovute.
La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del
Contraente, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, nonché ad eccepire la
decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 Codice Civile.
Art. 5 - Pagamento del premio ed altri oneri
Il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi da
parte del Contraente nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra
quest’ultimo e la Società non potrà in nessun caso essere opposto all’ente
garantito, né il relativo onere potrà essere posto a carico dell’ente medesimo.
Non potranno essere posti a carico dell’Ente garantito imposte, spese nonché
ogni altro eventuale onere, relativo e conseguente alla fideiussione/polizza.
Nessuna eccezione potrà essere opposta all’Ente garantito, anche nel caso in cui
il Contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure
concorsuali o posto in liquidazione.
Art. 6 - Durata della garanzia
Il presente contratto ha la durata di ................... (anni, mesi), con
efficacia a partire dalla data odierna e con validità sino allo svincolo
definitivo da parte dell’Ente garantito, da attuarsi secondo le modalità di cui
al successivo art. 7, e in conformità a quanto previsto dal provvedimento che
autorizza l’intervento di bonifica/messa in sicurezza.
Art. 7 - Svincolo della garanzia
Il Contraente, per essere liberato dagli obblighi della garanzia, deve
consegnare alla Società copia del provvedimento amministrativo dell’ente
garantito che dispone lo svincolo della garanzia stessa.
Art. 8 - Surrogazione
La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all’Ente garantito in
tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati solidali,
successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società
Tutte le comunicazioni alla Società , dipendenti dalla fideiussione/polizza,
dovranno essere notificate nelle forme di legge alla direzione generale.
Art. 11 - Foro competente
Il Foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria del
luogo dove ha sede l’Ente garantito, per qualsiasi controversia possa sorgere
nei confronti di esso.
Il Contraente
.......................
La Società
...................
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